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una pratica sicura

Una scelta definitiva

La cremazione è una pratica che si sta diffondendo sempre di più per svariate ragioni: da quelle di natura economica a quelle legate alla logistica e al risparmio di spazio cimiteriale; ci sono poi ragioni razionali che puntano a risolvere definitivamente il problema dei resti mortali evitando un’esumazione dopo 10 anni, o una estumulazione dopo 20 anni del defunto, che si intrecciano a motivazioni più personali cercando di non rivivere del ricordo doloroso del lutto; vi sono poi ragioni di natura igienico sanitaria dato che la cremazione da questo punto di vista è la pratica più sicura.

assistenza completa

Pratiche e normative

AlmaLuce con il supporto delle Agenzie Angeli, Ferraro e Soso è in grado di fornire un’assistenza completa nel caso di scelta di cremazione: a partire da una preventiva consulenza sulle normative e sui regolamenti specifici, sulle pratiche necessarie alle certificazioni o sull’eventuale iscrizione a Società di Cremazione, oltre che per le normative che regolano la dispersione delle ceneri. Le nostre Agenzie collaborano con vari centri specializzati.

urna cineraria

Cosa accade dopo la cremazione?

Dopo la cremazione le Ceneri sono raccolte in un’urna dotata di targa identificativa che viene consegnata alla famiglia che ne decide la destinazione finale. L’urna, che può essere personalizzata a seconda delle richieste dei familiari può:

  • essere deposta in una celletta per le ceneri.
  • essere deposta in loculo insieme al feretro di un congiunto.
  • essere deposta nella tomba di famiglia.
  • essere custodita dalla famiglia presso il proprio domicilio o presso altro luogo regolarmente comunicato al Comune.
leggi e normative

La dispersione

Un’altra possibilità dopo la Cremazione è rappresentata dalla Dispersione delle Ceneri e queste può avvenire solo in caso di testamento olografo o testamento autenticato dal notaio.

La dispersione può avvenire solo nelle aree previste dalla Legge previa autorizzazione del Comune in cui si desidera attuarla e dell’eventuale proprietario del terreno.

QUANDO SI PUO’ PROCEDERE ALLA CREMAZIONE?

Informazioni tratte dalle normative regionali vigenti e dal sito ufficiale del Comune di Vicenza.

L’autorizzazione alla cremazione può avvenire solo sulla base di una esplicita espressione di volontà:

  1. Manifestata in vita direttamente dall’interessato in una delle seguenti forme: disposizione testamentaria, già pubblicata in uno studio notarile; atto olografo contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall’art. 602 del Cod. Civ., già pubblicato in uno studio notarile; iscrizione ad apposite associazioni per la cremazione. Al momento della richiesta di cremazione, i familiari del defunto potranno presentare al Comune il testamento o l’atto olografo del defunto contenente la volontà alla cremazione già pubblicati in uno studio notarile, oppure l’atto di iscrizione ad una associazione per la cremazione, oppure indicare l’avvenuta iscrizione nel registro delle cremazioni di un altro Comune.
  2. Manifestata dopo il decesso (davanti all’ufficiale di stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto, o di residenza dei dichiaranti) in forma scritta dal coniuge superstite o, in sua mancanza, dalla maggioranza assoluta dei parenti più prossimi o della maggioranza relativa 50% +1(individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76, 77 del Cod. Civ.).

Registro per la cremazione (art. 48 L.R. n.18/2010)

La legge regionale del Veneto 18 del 2010 prevede che chi è residente nel Comune di Vicenza possa far annotare in un apposito registro le modalità con le quali abbia già espresso la propria volontà di essere cremato, consegnando al funzionario incaricato:

  • richiesta di iscrizione al registro;
  • copia del proprio documento d’identità in corso di validità;
  • eventualmente l’atto contenente detta volontà, redatto secondo le forme prescritte dall’art.602 cc.
in caso di decesso

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